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Giovedi, 18 aprile 2024 - Ore 02:41
Istituto Paritario Maestre Pie Filippini - Scuola dell'Infanzia e Primaria - Otranto
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Organi di Partecipazione: Statuto

STATUTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
PER LA SEZIONE PRIMAVERA, LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA
DELL’ISTITUTO “MAESTRE PIE FILIPPINI” DI OTRANTO

INTRODUZIONE

Costituzione organi collegiali
La comunità scolastica dell’Istituto “Maestre Pie Filippini” di Otranto, per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastiche-educative della scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla Legge 62/2000 sulle scuole paritarie, rinnova gli Organi Collegiali.
Si articoleranno nel modo seguente:
› assemblea generale dei genitori,
› consiglio di intersezione,
› consiglio di interclasse,
› collegio dei docenti,
› Consiglio d’Istituto.
 
Finalità istituzionali
Data la particolare fisionomia di questa scuola, gestita dall’Ente dell’Istituto “Maestre Pie Filippini” e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello specifico Progetto Educativo e Piano dell’Offerta Formativa. All’Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sull’ eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali.

CAPITOLO I

Assemblea generale dei genitori
L’assemblea generale dei genitori è costituita dai genitori degli alunni e/o dalle persone esercenti la patria potestà attestata da apposito provvedimento dell’autorità competente.
L’assemblea elegge o designa, al suo interno, un Presidente. Il Presidente convoca, almeno due volte in un anno, e presiede l’assemblea.
L’assemblea deve essere obbligatoriamente convocata anche quando lo richieda, per iscritto, almeno un terzo dei suoi componenti.
L’assemblea ha il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
All’assemblea generale possono partecipare, con diritto di parola, il personale direttivo, docente e non docente e gli amministratori della scuola.
L’assemblea può aver luogo anche su convocazione della direzione. Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale in un apposito registro conservato agli atti della scuola.

CAPITOLO II

Consiglio d’intersezione e d’interclasse
Il consiglio d’intersezione e d’interclasse è composto dai docenti in servizio nella scuola e da uno/due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti.
Il consiglio è convocato dal dirigente della scuola.

CAPITOLO III

Collegio dei docenti
Il collegio dei docenti è composto da tutto il personale docente della scuola. È presieduto dal dirigente. Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce una volta ogni mese oppure quando il dirigente ne ravvisi la necessità, e quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia esplicita richiesta.
Le funzioni di segretario del collegio, con il compito di redigere i verbali, sono attribuite dal dirigente ad uno dei docenti.
Il collegio dei docenti:
› cura la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica nel rispetto del diritto alla libertà di insegnamento previsto dalle vigenti norme. In particolare elabora il Piano dell’Offerta Formativa;
› formula proposte al legale rappresentante della scuola in ordine alla formazione e alla composizione delle sezioni, all’orario di funzionamento della scuola, tenuto conto di quanto previsto nel regolamento interno;
› valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione educativa per verificarne l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
› promuove iniziative di aggiornamento dei docenti della scuola;
› esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di alunni che presentano difficoltà di inserimento;
› tiene in debito conto le eventuali proposte e pareri espressi dalle assemblee dei genitori e dal consiglio d'intersezione.

CAPITOLO IV

Consiglio d’istituto
A. Composizione
Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:
• il rappresentante dell'Ente Gestore e il coordinatore delle attività educative e didattiche
• due docenti della Scuola Primaria
• due docenti della Scuola dell’Infanzia
• due rappresentanti dei genitori per la Scuola Primaria
• due rappresentanti dei genitori per la Scuola dell’Infanzia
• un dipendente non docente
B. Compiti
Il Consiglio d’Istituto:
a) elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza.
Inoltre, sempre nell’ambito della propria funzione consultiva:
b) esprime il proprio parere sul Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti, sui criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche;
c) esprime il suo parere sul regolamento interno dell'Istituto, che dovrà stabilire, tra l'altro, le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella Scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima;
d) esprime il suo parere sull'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
e) Suggerisce criteri per la programmazione delle attività para-intra-extra scolastiche (doposcuola, corsi di recupero e sostegno, insegnamenti complementari, viaggi, visite, corsi estivi...)
f) promuove iniziative atte a favorire l’educazione permanente dei genitori ed alunni componenti la Comunità scolastica;
g) promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 –reti di scuole);
h) promuove la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
i) regola forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere assunte dall'Istituto;
j) propone all'Amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, multimediali e le dotazioni librarie.
C. Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere
Il C.I. dovrà riunirsi almeno due volte al quadrimestre, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.
La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche “ad horam” con qualsiasi mezzo.
Le proposte per “l'ordine del giorno” delle riunioni devono essere presentate al Presidente del Consiglio d’Istituto, almeno 8 giorni prima della riunione.
Il Presidente invierà l'elenco completo dell'”ordine del giorno” ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo “ordine del giorno” dovrà essere affisso entro lo stesso termine nell'apposito albo della Scuola.
Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche documento, questo deve essere messo a disposizione dei Consiglieri.
L’ordine del giorno è vincolante. Nel corso di una riunione non potranno essere posti in discussione questioni non all’ordine del giorno salvo volontà unanime di tutti i presenti. In questa ipotesi è necessario che i presenti siano in numero non inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio. Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.
I pareri del C.I. sono adottati a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vice-Presidente ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.
Le sedute del Consiglio sono aperte a tutti i membri della comunità scolastica che possono presenziare in qualità di uditori senza diritto di intervento.
D. Verbali e pubblicità degli atti
A seguito delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario su apposito registro. I verbali delle riunioni devono essere approvati formalmente, in bozza, dal consiglio nella prima riunione successiva, prima di essere trascritti.
La pubblicità degli atti del Consiglio avviene mediante affissione nell’apposito albo e pubblicazione sul sito della scuola delle convocazioni e della copia integrale del verbale delle riunioni. L’affissione all’albo, così come la pubblicazione a mezzo strumenti informatici, deve avvenire entro 5 giorni dalla ratifica dei verbali e deve restare esposta almeno 5 giorni. I verbali originali e tutti gli atti scritti ad essi allegati sono depositati presso la Segreteria dell’Istituto. Di essi possono prendere visione tutti i componenti la Comunità dell’Istituto i quali abbiano diritto di voto negli organi Collegiali. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.
E. Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali
Su convocazione del rappresentante dell'Ente Gestore, dopo preventivo accordo col Presidente del C.I., possono aver luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali.
Lo svolgimento di riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio d'Istituto, sotto la Presidenza del rappresentante dell'Ente Gestore, il quale dovrà designare in apertura di riunione un segretario per la stesura del verbale. Copia, per estratto, di tale verbale verrà affisso all’albo della scuola.

CAPITOLO V

Esercizio del voto - norme comuni
A. Elettorato
L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente “Statuto”, spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti, genitori.
Coloro che hanno più figli nella stessa scuola, possono votare solo nella classe o nella sezione in cui è presente il/la figlio/a più piccolo/a.
L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.
B. Candidature
Per il Consiglio d'Istituto:
- personale docente: tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, godono del diritto di candidarsi;
- genitori: tutti i genitori (padre e madre o a coloro che esercitano la potestà parentale), suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, godono del diritto di candidarsi
C. Svolgimento delle elezioni
Le elezioni dei membri del C.I. si svolgono, possibilmente, nelle date indicate dal M.P.I. soprattutto quando si svolgono contestualmente alle elezioni di organismi collegiali territoriali.
Sono interessati alle elezioni del Consiglio di Istituto come elettori e come candidati i genitori degli alunni iscritti e frequentanti una classe o sezione dell’istituto, i docenti in servizio.
Procedure elettorali, secondo la Normativa Ministeriale:
- Per le elezioni di tutte le componenti devono essere presentate liste di candidati.
- Numero delle liste: nessun limite.
- Numero di candidati per ciascuna lista: minimo un candidato, massimo numero di candidati doppio rispetto al numero dei candidati da eleggere.
- Presentazione delle candidature: entro il 25° giorno fissato per le elezioni.
- Votazioni: nel giorno stabilito, in uno o più seggi costituiti all’interno dell’istituto.
- Composizione dei seggi: minimo tre, possibilmente con la rappresentanza di tutte le componenti: un presidente, un segretario, uno scrutinatore.
- Proclamazione degli eletti: a cura del presidente del 1° seggio.
- Ricorsi: entro 5 giorni dalla proclamazione degli eletti. La commissione elettorale esamina e decide entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso.
- Espressione del voto: si vota per la lista e con l’espressione di preferenza o solo con l’espressione di preferenza.
- Per l’espressione del voto vengono utilizzate esclusivamente le schede predisposte dall’istituto e vidimate dai componenti del seggio.
 
Entrata in vigore del presente “Statuto”
Il presente “Statuto”, proposto dall'Ente Gestore della Scuola, discusso ed approvato dai rappresentanti delle varie componenti della Comunità scolastica, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 
Otranto, 05.11.2009